Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37581/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to specific intent in preferential bankruptcy fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the crime of preferential bankruptcy fraud, claiming the specific intent required for the offense was absent. The court rejected this, finding that the lower court's explicit finding that the administrator advantaged himself at the expense of other creditors satisfied the specific intent requirement, rendering the legal error non-incidental to the correct motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; In preferential bankruptcy fraud cases, a manifestly unfounded challenge to the specific intent element does not justify inadmissibility if the lower court's explicit findings demonstrate the defendant's awareness of harming other creditors to benefit themselves.

Parole chiave

Generato dall'IA
preferential bankruptcy fraud specific intent requirement inadmissible cassation appeal non-incidental error dolo eventuale bancarotta fraudolenta cattiva gestione crisi finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
- che TUCCIO FABRIZIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 novembre 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018
Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013
274188; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO FABRIZIO nato a TORINO il 15/07/1978 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; b.

RITENUTO IN FATTO

- che TUCCIO FABRIZIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 novembre 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, e 217, comma 1, n. 4 L.F., lo ha asolto dal reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 L.F., ha riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in bancarotta preferenziale e, esclusa l'aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflittagli (fatto commesso in Torino il 18 ottobre 2017); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza dell'elemehto psicologico della fattispecie contestata, è manifestamente infondato, posto che, pur vero che «In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, coni l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale> (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963), è tuttavia evidente che nella sentenza impugnata, ancorché il dolo della bancarotta preferenziale sia stato erroneamente qualificato come dolo generico, si è centrata tuttavia la sostanZa del dolo specifico, avendo il giudice censurato espressamente affermato che l'amministratore imputato, dipendente della società fallita, ripagandosi dei suoi crediti da lavoro a ridosso del fallimento, ha avvantaggiato sé stesso a scapito degli altri creditori sociali (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata); consapevolezza dell'esistenza di altri creditori sociali certamente avuta dal ricorrente, che ha riconosciuto, nel motivo di ricorso (cfr. pag. 3, secondo capoverso), di avere provveduto, nel suo pur breve periodo di amministrazione della società, <<alla ricostruzione della contabilità societaria»; di modo che il pur rilevato errore di diritto non ha inciso sulla correttezza della motivazione rassegnata dal giudice censurato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0d0,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il consigliere estensore I