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Ordinanza — n. 37580/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for trademark infringement and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Xia Limin inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark infringement and sentencing. The appellant argued regarding the psychological elements of the crime and the appropriateness of the penalty, but the court found these complaints generic and repetitive of issues already thoroughly examined by the trial judges. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds for re-evaluating evidence or sentencing discretion, which are reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 56, 517 c.p.; Art. 48, 479 c.p.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic complaints regarding the psychological elements of crimes or the appropriateness of sentencing, as these fall within the discretion of the trial judges and require specific, decisive arguments to be admissible.

Parole chiave

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trademark infringement criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic complaints psychological elements attenuating circumstances Cassation procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a XIA LIMIN per il delitto di cui all'art. 56 e 517 (capo A) e 48 e 479 cod.
Art. 517 c.p.
Art. 48 c.p.
Art. 479 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
2b7944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
perì., con la conseguenza che è inammissibile a doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIA LIMIN nato il 26/11/1972 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a XIA LIMIN per il delitto di cui all'art. 56 e 517 (capo A) e 48 e 479 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Genova il 22 luglio 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, sottosck -itto dal difensore, consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si censura l'affermata sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati all'imputata, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disa tese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 d l 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 6, punto 4.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato esaustivamente e plausibilmente conto delle ragioni per le quali nessun valore scusante potesse essere riconosciuto alla posizione apicale aziendale rivestita dall'imputata, né alla presenza di ventilatori dotati di veridico marchio IMQ assieme a quelli non conformi al detto marchio né all'invio all'IMQ della mail in data 27 giugno 2019) e non consentite nel giudiio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alter inativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inop nabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 2b7944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico, perché r iterativo dei motivi di gravame in punto di trattamento sanzionatorio, prospetta questioni non co; sentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. perì., con la conseguenza che è inammissibile a doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. , punto 4.2, della sentenza impugnata, in cui sono state indicate le ragioni per le quali la pena è stata ritenuta equa in quanto prossima al minimo edittale - pur tenuto conto dell'elevato numero dei prodotti non conformi al marchio IMQ e dei precedenti penali specifici dell'imputata -), e avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motiVare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che cccupa (vedasi pag. 7, punto 4.2, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confer ato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi, specifici e anche recenti precedenti penali dell'imputata dai quali era possibile evincere la non occasionalità delle condotte); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro13.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 Il Consigliere est