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Ordinanza — n. 37579/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for failing to critically analyze specific psychological elements of fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and insufficiently specific. The appellant argued against the psychological element of fraudulent documentary bankruptcy, but the court found his arguments did not critically engage with the appellate court's detailed reasoning regarding the destruction of accounting records. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and critical; a generic complaint failing to address the specific reasoning of the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint specificity requirement bankruptcy fraud psychological element critical analysis court costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO SALVATORE nato a MONREALE il 14/10/1956 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha pàrzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPINNATO SALVATORE per il delitto di cui agli artt, 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, L.F. ridetèrminando la durata delle pene accessorie fallimentari applicategli (fatto commesso in Palermo il 29 settembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si censura la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rasseghata nella sentenza impugnata, che, dopo avere riesaminato tutte le evidenze disponibili, ha spiegato come, quand'anche vera la versione resa dall'imputato, che avrebbe incautamente acquistato dalla famiglia Martinez la società per implementare la propria attività, egli, una volta divenutone ammìnìstratore e mantenutane la gestione per circa un decennio, era venuto meno al proprio precipuo obbligo di curare la tenuta e la custodia delle scritture contabili sOcietarie: scritture, invece, mai reperite dagli organi fallimentari e, comunque, non consegnate ioro dal ricorrente, il quale - come desumibile dalle congrue argomentazioni rassegnate a corredo delle sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi in quanto conformi in punto di accertamento di responsabilità - aveva, quantomeno, contribuito a distruggerle o ad occultarle allo scopo di impedire ai creditori sociali (per lo più L'Erario) di ricostruire la sorte dei beni destinati alla garanzia del soddisfacimento dei relativi ingenti crediti (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); il motivo medesimo è, inoltre, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gèstionali» (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore