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Ordinanza — n. 37576/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague and non-specific grounds challenging the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Cascio Ingurgio and Flandina Roberto inadmissible. The appellants challenged the second-instance judgment confirming their conviction for crimes related to bankruptcy fraud and misappropriation, arguing a lack of specific reasoning regarding their liability. The court rejected these claims because the arguments merely repeated the appellate court's assertions without providing new, specific, or decisive evidence to overturn the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and non-specific, merely reproducing the appellate court's reasoning without offering new decisive elements to challenge the judgment's logic.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetition of appellate reasoning bankruptcy fraud conviction misappropriation of assets bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
- che con sentenza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a CASCIO INGURGIO ANTONINO e FLANDINA ROBERTO per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASCIO INGURGIO ANTONINO nato a PALERMO il 13/01/1961 FLANDINA ROBERTO nato a PALERMO il 08/08/1960 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con sentenza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a CASCIO INGURGIO ANTONINO e FLANDINA ROBERTO per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Palermo il 15 giugno 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Cascio Ingurgio Antonino e di Flandina Roberto, proposto a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, è inammissibile in ragione dell'indeterminatezza e dell'aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno: consta, infatti, di deduzioni che riproducono la stessa assertività e apoditticità dei motivi di appello e che continuano a non confrontarsi affatto con quanto, in maniera completa e congrua, ha esposto il giudice di appello circa l'irrilevanza per il processo penale di eventuali vizi che affliggono la procedura fallimentare (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), nonché circa le ragioni per le quali Flandina fosse ,stato ritenuto amministratore di fatto della fallita GEA Srl. - cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata -, nonché circa le ragioni per le quali fosse stata affermata la responsabilità dei ricorrenti per la condotta di distrazione delle attrezzature e giacenze di magazzino contestata al capo 1) - cfr. pag. 7 della sentenza impugnata - e per la condotta di occultamento delle scritture contabili della società fallita contestata al capo 2) - cfr. pag. 4 della sentenza impugnata -; le stesse sono, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisarnenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sei. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle mmende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere este