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Ordinanza — n. 37565/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37565/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMMI ASHRAF nato a PINEROLO il 08/07/1997 MICUCCI STEFANIA nato a VENARIA REALE il 02/03/1992 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che il danno, che, in ipotesi di consumazione del reato, avrebbe subito la parte offesa fosse di speciale tenuità, avuto riguardo: al prezzo di vendita non esiguo dei beni sottratti; al loro numero cospicuo; al danneggiamento arrecato agli indumenti, resi invendibili per effetto dell'esportazione della placca antitaccheggio); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto accusa penale accusa di truffa attentato furto di lieve entità tentata lesione personale semplice
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMMI ASHRAF nato a PINEROLO il 08/07/1997 MICUCCI STEFANIA nato a VENARIA REALE il 02/03/1992 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad HAMMI ASHRAF e MICUCCI STEFANIA per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 14 giugno 2022); - che il ricorso per cassazione proposto dagli imputati, a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è generico per aspecificità, perché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle ragioni ostese in sentenza a sostegno della statuizione impugnata; le stesse risultano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, unitamente a quello enunciato da Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che il danno, che, in ipotesi di consumazione del reato, avrebbe subito la parte offesa fosse di speciale tenuità, avuto riguardo: al prezzo di vendita non esiguo dei beni sottratti; al loro numero cospicuo; al danneggiamento arrecato agli indumenti, resi invendibili per effetto dell'esportazione della placca antitaccheggio); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settembre 2024 Il Consigliere estensore I