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Ordinanza — n. 37562/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manfredi Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and robbery, arguing against the confirmation of liability. The court rejected this because the appeal grounds were generic and lacked specific analysis compared to the first-instance judgment's reasoning based on physical evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is generic, requiring specific comparison with the first-instance ratio decidendi.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds generic appeal reasoning theft and robbery conviction lack of specific analysis recidiva nell'infrazione furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI ANDREA nato a CROTONE il 10/12/1982 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza pronunciata in data 6 marzo 2024, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a MANFREDI ANDREA per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Crotone il 25 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, volto a contestare la conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato: infatti, nessuna più analitica e dettagliata motivazione era dovuta sul punto dalla Corte territoriale, attesa la genericità ab origine del corrispondente motivo di gravame (cfr. atto di appello in data 17 dicembre 2020), in quanto affidato a deduzioni prive di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione di condanna di cui alla sentenza di primo grado (che aveva desunto la riconducibilità del fatto all'imputato dalla evidenza che il guanto sinistro in gomma trovato all'interno del plesso scolastico, preso di mira dall'azione predatoria, era del tutto identico al guanto destro ancora indossato dall'imputato, cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado, in cui è stata parimenti valorizzato il dato del rinvenimento della refurtiva in dosso all'imputato medesimo); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi