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Ordinanza — n. 37558/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence of irreparable prejudice from defense delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37558/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense delay did not cause irreparable prejudice. The appellant argued that his sole lawyer's conflict of interest with other cases violated his right to defense, but the court found the request untimely and lacked specific proof of impossibility to use a substitute. Consequently, the lower court's decision to deny the adjournment was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 102, cod. proc. pen.: An appeal based on defense delay is inadmissible if the applicant fails to demonstrate specific, decisive misinterpretations of evidence or irreparable prejudice resulting from the judge's evaluation of conflicting professional commitments.

Parole chiave

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defense delay substitute defense inadmissible appeal conflict of interest irreparable prejudice furto di lieve entità luogo del reato truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
- che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 420-ter cod.
Art. 102, cod. proc. pen.
art. 420-ter cod. proc. pen
- che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen.
art. 102 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMO ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 23/02/1982 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta a FUMO ANTONIO per il delitto di cui agii artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Gioia Tauro dal 1 maggio 2010 al 30 marzo 2014); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, esendo stata illegittimamente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza del 14 marzo 2024, nel processo di appello a carico del ricorrente, per legittimo impedimento per Concomitanti impegni professionali del suo unico difensore, è manifestamente infondatO, risultando, dal consentito esame degli atti:

1) che l'istanza di rinvio era stata deposltata alle ore 15:19 del giorno 13 marzo 2024 per l'udienza 14 marzo 2024;

2) che la data dell'udienza nel processo a carico di Costin Camelia presso il Tribunale di Palmi era conosciuta dal difensore fin dal novembre 2023;

3) che l'epoca della conoscenza della data dell'udienza nel processo a carico di Grillo Giuseppe presso il TribUnale di Vibo Valentia non era stata documentata con la dovuta specificità, dal morhento che il difensore del ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia; che, pertanto, l'esame del fatto processuale dà conto di come la Corte di appello, nel decidere per il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del marzo 2024, si sia, dunque, attenuta all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena cbnosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), e secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109). - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di rtacroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte t ,rritoriale ha ritenuto certa la riconducibilità del fatto all'imputato in quanto lo stessO è risultato essere il titolare ed il gestore dell'esercizio commerciale che beneficiava dei consumi indebiti); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di EuR) 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagOmento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settembre 2024 I