Sentenza — n. 37555/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABONAVOTA GIUSEPPE ricorre avverso la sentenza pronunciata in data 7 novembre 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Mantova il 10 ottobre 2016).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Sentenza — n. 37555/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Mantova il 10 ottobre 2016).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVOTA GIUSEPPE nato a SANT'ONOFRIO il 20/07/1955 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BONAVOTA GIUSEPPE ricorre avverso la sentenza pronunciata in data 7 novembre 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Mantova il 10 ottobre 2016).
2. L'impugnativa consta di tre motivi, che eccepiscono il diniego al difensore di un termine di difesa, il vizio di violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il vizio di motivazione in punto di conferma della responsabilità dell'imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non è manifestamente infondato, perché, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «Il giudice della cognizione può revocare - anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429) - la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo» (Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084 in applicazione analogica di Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), nulla è detto nella sentenza impugnata circa l'espletamento da parte del giudice di appello della doverosa verifica al riguardo: ossia, circa la conoscenza o meno da parte del primo giudice delle cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. La non manifesta infondatezza del motivo, come sopra illustrato, comporta il rilievo officioso della intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendone maturato il termine massimo il 10 aprile 2024.
5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore