Ordinanza — n. 37553/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO DAVIDE nato a TRIESTE il 10/10/1982 DRAGO SANTO ALESSANDRO nato a MUSSOMELI il 17/06/1980 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; f
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 37553/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767), al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di sussistenza del fatto e di accertamento della responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopiqa evidenza (Sez.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO DAVIDE nato a TRIESTE il 10/10/1982 DRAGO SANTO ALESSANDRO nato a MUSSOMELI il 17/06/1980 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; f
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha parzilmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DRAGO DAVIDE e di DRAGO SANTO ALESSANDRO per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., aggravato per entrambi dalla recidiva reiterata, rideterminando la pena loro inflitta, riducendo le pene accessorie fallimentari loro applicate e concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Trieste 14 novembre 2016, data della dichiarazione di fallimento della isc iAm Srl., di cui gli imputati erano, rispettivamente, amministratore di diritto ed amministratore di fatto); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli mputati, a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, affidato a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che ambedue i motivi di ricorso, con i quali si censura - sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione - l'operata valutazione delle prove in punto di sussistenza dell'elemento materiale del reato (ossia, in relazione all'esistenza delle fatture tramite le quali sono state operate le distrazioni contestate) e in punto di riqonoscibilità degli indici sintomatici della funzione gestoria di fatto da parte di DRAGO SANTO ALESSANDRO della società fallita, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduldtive di quelle, già articolate in sede di gravame, adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del' 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato: quanto alla fattura n. 51/2015, che era stata emessa dalla DRAGOTERM Sri. alla ISCAM Srl. quando quest'ultima società era ormai inattiva da mesi e che non vi era prova dell'effettiva esecuzione dei lavori in essa riportati; quanto alla fattura n. 52/2015, che era stata emessa oltre un anno dopo l'asserita prestazione, che parimenti non era stata offerta nOsuna prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori e che, in ogni caso, l'importo delle due fatture era perfettamente coincidente con il prestito che ISCAM Srl. aveva erogato a DRAGO DAVIDE; quanto all'ulteriore fattura n. 14/2015, emessa nei confronti della ISCAM Srl., che il detto documento riportava l'oggetto della prestazione effettuata nei confronti della fallita in termini assolutamente generici; cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto degli elementi sintomatici di cogestione della società, rappresentativi dell'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale da parte di DRAGO SANTO ALESSANDRO), non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (in tema di sindacato di legittimità sulla qualifica di amministratore di fatto cfr.
Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767), al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di sussistenza del fatto e di accertamento della responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopiqa evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consig