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Ordinanza — n. 37548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false invoicing, ruling that specific intent exists and confiscation limits are correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guglielmo Corrada's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false invoicing and confiscation orders. Corrada argued the conviction lacked specific intent and that confiscation amounts were legally flawed, but the court found his administrative role and VAT deductions proved his intent to evade taxes. The court rejected the request for a new factual reading, emphasizing that the lower court's reasoning was sound and based on undisputed evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Lvo 74/2000; Art. 640 c.p.; The Court of Cassation holds that specific intent (dolo) in false invoicing is established by the defendant's administrative role and the full deduction of VAT on non-existent operations, and that confiscation limits must strictly follow the actual profit derived by the legal entity.

Parole chiave

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false invoicing specific intent confiscation of assets VAT evasion legal entity liability inadmissible appeal tax fraud notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 D.Lvo 74/2000
Art. 640 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADA GUGLIELMO nato a SAN GIULIANO MILANESE il 31/12/1954 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Guglielmo Corrada ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigr fe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, confermando la condanna alla pena riten ta di giustizia per il reato di cui all'art. 2 D.Lvo 74/2000 inflittagli in primo grado, perc e nella qualità di rappresentante legale e firmatario delle dichiarazioni fiscali della società C operativa Pegasus scarl, in liquidazione, si era avvalso di fatture false, relative ad operazioni inesistenti; con la medesima sentenza la Corte territoriale ha, tuttavia, ridotto l'ammontare del •rofitto conseguito tramite il reato perpetrato, portandolo da euro 108.723, come contestato ad euro 72.138, riducendo l'importo della somma oggetto di confisca.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di Sge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo carente l'elemento del dolo specifico, e con il secondo motivo, violazione di legge in ordine alla determinazione della confisca per equivalente dei beni nella sua disponibilità. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime cenure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in ques a sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo in ragione del fatto che l'Iva addebitata nelle fatture concernenti operazioni inesistenti è stata interamente detratta con liquidazioni periodiche e portata in compensazione dalla società, con conseguente consapevolezza e volontà di ottenere un i debito vantaggio fiscale.

Al riguardo il giudice ha evidenziato che l'imputato ha ricoperto la car ca amministrativa per oltre due anni, dalla costituzione della società alla sua messa in liquida ione, che aveva gestito la materiale annotazione delle 10 fatture passive oggetto di contesta ione e che aveva nominato un delegato al fine di interloquire con l'Agenzia delle entrate, il qua e aveva prodotto agli Uffici finanziari le suddette fatture. In ordine alla seconda doglianza, si evidenzia che il giudice di merito ha aokAto parzialmente la richiesta di rideterminazione dell'ammontare dell'imposta evasa, e dispo+ in via principale la misura ablativa dei beni, corrispondenti al profitto diretto del reato, nei confrionti della persona giuridica, e soltanto in via subordinata, sul presupposto della verificata imposibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, la confisca per equivalente nei coOfronti dell'autore del reato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci