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Ordinanza — n. 37547/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Rinaldi, Campigli, and Rabani inadmissible. The appellants argued that the trial court erred in finding them fully responsible for demolishing buildings beyond authorized limits. The court ruled that the appeal did not address a legal error but rather the evaluation of evidence and factual reconstruction, which are exclusively within the competence of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Appeals concerning the evaluation of evidence and factual reconstruction of the crime are inadmissible in cassation as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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admissibility of appeal evaluation of evidence factual reconstruction competence of trial judge numerus clausus of grounds eccezioni processuali tardive ritardo del ministero pubblico difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Con memoria hanno chiesto che il ricorso sia rimesso al Presidente della Cort ai sensi dell'art. 610 cod.proc.pen.
art. 610 cod.proc.pen
Con memoria hanno chiesto che il ricorso sia rimesso al Presidente della Cort ai sensi dell'art. 610 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI FABRIZIO nato a FUCECCHIO il 29/05/1962 CAMPIGLI MAURO nato a SAN MINIATO il 08/04/1943 RABANI ALESSANDRO nato a FUCECCHIO il 10/01/1962 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Fabrizio Rinaldi, Mauro Campigli e Alessandro Rabani ricorrono per cas azione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Firenze li ha co dannati alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 ciascuno, per il reato di cui all'art. 44, lett. ) e lett. b), D.p.r. 380/2001 (capo a) in relazione alla realizzazione di opere concernenti atrimonio edilizio esistente, i cui interventi di ristrutturazione erano stati autorizzati, co esclusione della demolizione totale e totale ricostruzione del plesso immobiliare, avendo riten to assorbite nelle condotte contestate sub a) del capo di imputazione anche quelle oggetto della successiva lettera b) del medesimo capo di imputazione.

I ricorrenti deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di le ge in ordine alla affermazione della responsabilità, evidenziando di aver effettuato solo una pa iale demolizione degli edifici preesistenti, conformemente al titolo autorizzativo rilasciato dalle autorità comunali. Con memoria hanno chiesto che il ricorso sia rimesso al Presidente della Cort ai sensi dell'art. 610 cod.proc.pen. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle ce sure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricos ruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed i onea a dar conto dell'iter logico -giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ric struzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di merito preso in esame tutte le d duzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attrav rso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura ile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifica bili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, alle pagine 21 e 22 della sentenza, che dalla documentazione fotografica acquisita si evince che i ricortenti non si erano attenuti alle prescrizioni contenute nell'unico titolo edilizio, concernente i dUe manufatti, in quanto avevano integralmente demolito prima l'edificio B e successivamente anche l'edificio A, sebbene il titolo autorizzatotici ne consentisse esclusivamente la parziale demolizione con ricostruzione.

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe e processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore