Italian court dismisses appeal as merit claims exceed cassation scope regarding non-prosecution and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances regarding non-prosecution and sentencing fall within the realm of merits rather than legal questions. The lower court had convicted the appellant for building a horse training structure in violation of urban planning laws, applying specific statutory provisions. The court ruled that the territorial judge's decisions on the applicability of non-prosecution grounds and the proportionality of the penalty are unchallengeable in cassation provided they are supported by adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Determinations on the applicability of non-prosecution grounds and the quantification of penalties are unchallengeable in cassation if supported by adequate and logically sound reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI DANTE nato a MASSAROSA il 11/03/1960 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Puccinelli Dante ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 17.500 di ammenda per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett.b), D.p.r. 380/2001 (capo a), in relazione alla costruzione di una tenso truttura adibita a campo per l'addestramento dei cavalli ed in relazione ai reati dì cui agli artt. 95, 93, 94 D.p.r. 380/2001 (capo b), tutti ritenuti in continuazione con il primo.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di le ge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. ren. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatori Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in ede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di mer to in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esehte da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle peculiarità del fondo su cui è costruita la struttura, trattandosi di zona sismica inserita in una fascia di rispetto delle autostrade, allo svolgimento di un'attivi!à imprenditoriale, alle dimensioni della struttura, alla conseguente impossibilità di ottenere una sanatoria edilizia, al comportamento successivo del ricorrente, che a distanza di anni non ha rihiesso a norma lo stato dei luoghi. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordie al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugna a è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle dimEtrisioni dell'opera, realizzata in zona sismica, e alla capacità a delinquere del ricorrente, r tendo congrua e proporzionata, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la quantifiOazione della pena effettuata dal primo giudice. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan0 del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore