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Ordinanza — n. 37545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to appellate court's substantive review of facts rather than mere rejection of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal conducted a full factual reconstruction and substantive review of the case rather than simply rejecting the appeal. The appellant argued the lower court improperly declared the appeal inadmissible, but the appellate court had thoroughly examined all defenses regarding subjective elements and contradictory evidence. The court ruled that a complete judicial review justifies a confirmation of conviction without needing a formal declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 345 comma 2 cod. pèn.; Art. 600 c.p.p.: When a lower court conducts a substantive review of facts and evidence, a declaration of inadmissibility is unnecessary, and an appeal based on this procedural error is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal substantive review facts confirmation conviction procedural error appeal cassation inadmissibility anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 345 comma 2 cod. pèn.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGIO ANTONIO nato a PADULA il 12/02/1956 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rigio Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indi ata con la quale la Corte di appello di Potenza, in conferma della sentenza emessa in primo gradc, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 345 comma 2, cod. pèn. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur avendo rilevato la genericità dell'atto di appello evidenziandone la scarsezza di contenuti e le carenze, ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, richiamato e preso in esame tutte le deduzioni difensive articolate nel corso del giudizio di primo grado e laconicamente richiamate nell'atto di appello n ordine al profilo soggettivo del reato e alla contraddittorietà delle prove, ed è pervenuta alle c nclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita della regiudicanda, pronunciando una sentenza di conferma della condanna pronunciata dal giudice di primo grado, e non, come assume il ricorrente, una declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanha del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec