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Ordinanza — n. 37544/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal grounds and factual elements supporting his request for generic mitigating circumstances in the appeal act. Although new arguments were submitted later via a supplementary memorandum, the court held that generic grounds constitute an inherent defect preventing the appeal's admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: Generic grounds in an appeal act constitute a per se ground for inadmissibility, which cannot be cured by subsequent submission of new specific arguments.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility criminal appeal Code of Criminal Procedure specificity requirements supplementary memorandum deposito tardivo tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
L'atto di appello era dunque inammissibile ai sensi dell'art. 581, lett.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
Tale vizio originario dell'atto di gravame non può essere sanato dalla memoria successiva contenente motivi nuovi ex art. 5851comma 4(cod.
art. 581 cod. proc. pen
47414 del 30/10/2008, Rv 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008
Come ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008, Rv 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTERA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1962 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Sutera ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inamnnissibigiebbello avverso sentenza di condanna vccF. emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui 291.rbis comma D.p.r. 43/1973. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazióne di legge e vizio della motivazione in ordine alla dichiarazione di genericità e aspecificità dei motivi di appello, non avendo la torte territoriale valutato i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente illustrava approfonditamente le scarne argomentazioni dedotte con l'atto di appello.

Il ricorrente si è limitato con l'atto d'appello a richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza formulare alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. L'atto di appello era dunque inammissibile ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. Tale vizio originario dell'atto di gravame non può essere sanato dalla memoria successiva contenente motivi nuovi ex art. 5851comma 4(cod. proc. pen. Come ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008, Rv 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati, nei termini di legge, i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Al Consigliere estensore Il Preside