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Ordinanza — n. 37542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as fact-finding and evidence evaluation are reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a liquidity crisis prevented full payment of INPS contributions and claimed non-punishment under specific tax provisions. The court ruled that assessing factual evidence and the existence of a liquidity crisis are matters for the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review factual determinations or evidence evaluation reserved to the court of first instance, dismissing appeals based on such grounds.

Parole chiave

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cassation admissibility factual review limitation liquidity crisis defense INPS contribution evasion non-punishment cause assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO SERAFINO nato a CROTONE il 15/07/1981 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Serafino Mancuso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 13 giugno 2023, il Tribunale di Messina lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, DIvo 683/1983, per aver omesso di versare all'INPS le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ammontanti a oltre euro 210.000.

Il ricorrente deduce, con Il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione, rappresentando che, a causa della grave crisi di liquidita, non era stata integralmente corrisposta la retribuzione ai dipendenti che, peraltro, prestavano la loro attività presso punti vendita gestiti autonomamente, e quindi l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato; con il secondo motivo, deduce mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato la irrilevanza della crisi economica e finanziaria tale da impedire, a detta del ricorrente, l'adempimento dell'obbligazione posto che l'importo da corrispondere all'INPS avrebbe dovuto essere accantonato immediatamente.

Peraltro, neppure rileva il fatto che gli incassi degli esercizi commerciali non fossero immediatamente disponibili attesa l'esistenza di rapporti di affitto di ramo d'azienda, sorgendo l'obbligo di accantonamento delle somme da versare all'INPS con la corresponsione della retribuzione. Nè risulta che sia stato specificatamente dedotta dal ricorrente con i motivi d'appello la questione inerente alla mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, ma esclusivamente il profilo inerente alla sussistenza di una crisi liquidità, fronteggiata dal datore di lavoro con il pagamento delle sole spese più urgenti.

In ordine la seconda doglianza, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, ha escluso la particolare tenuità del fatto, anche in assenza del successivo pagamento del debito previdenziale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/0