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Ordinanza — n. 37540/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37540/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARZOBELLI MAURIZIO nato a ROMA il 03/01/1947 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maurizio Quarzobelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 10 settembre 2020, aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, proponendo ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato ricorrente e privo di enunciazione di motivi. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37540/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10 D.Lvo 74/2000, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, proponendo ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato ricorrente e privo di enunciazione di motivi. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata spese amministrative prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARZOBELLI MAURIZIO nato a ROMA il 03/01/1947 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maurizio Quarzobelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 10 settembre 2020, aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, proponendo ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato ricorrente e privo di enunciazione di motivi. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente