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Ordinanza — n. 37539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and liability evaluation belong to trial court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Lavelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lavelli argued he was merely a formal administrator and should not be liable for unpaid taxes, but the appellate court found his claim unsupported by evidence. The court ruled that assessing factual responsibility and evaluating evidence are exclusive powers of the trial judge, making the appeal's legal arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 10 ter D.Lvo 74/2000; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible if they challenge the factual reconstruction or evidence evaluation reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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criminal liability formal administrator tax evasion inadmissible appeal factual evaluation judicial review D.Lvo 74/2000 ritiro dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ter D.Lvo 74/2000
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVELLI LUIGI nato a TORINO il 26/06/1959 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lavelli Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il precedente 17 maggio 2022 e con al quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 10 ter D.Lvo 74/2000, nella qualità di rappresentante legale della società Runníng s.r.I., per non aver versato VIVA per l'anno 2016.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato in contestazione, essendo egli solo l'amministratore formale della società. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che né nel corso delle indagini, nè nel corso del processo di primo grado, né con i motivi di appello l'imputato ha dedotto la propria posizione di mero amministratore formale della società, la cui sostanziale gestione sarebbe stata affidata a tale Gianfranco Villanzone, indagato per il reato di bancarotta fraudolenta anche in relazione al fallimento della società MGS Group, committente della società dall'imputato rappresentata.

Il giudice di merito ha quindi ritenuto sussistente la fattispecie in contestazione sia in ordine al profili di oggettivi, avendo il rappresentante legale il dovere di esercitare i dovuti controlli sul puntuale assolvimento degli obblighi fiscali, sia sotto il profilo soggettivo, non assumendo alcun rilievo quale fattore idoneo ad escludere il dolo, né la variabilità delle commesse, né la crisi del settore di mercato, né le condizioni di disagio economico in cui si sarebbe trovata la Running s.r.l. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore