Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-punishment causes under Art. 129 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued for a declaration of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that appeals against sentences under Article 599-bis require specific grounds regarding the parties' will or the prosecutor's consent. Consequently, complaints about non-punishment conditions were ruled out as they had been waived or fall outside the permissible scope of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences under Article 599-bis are admissible only for defects in the parties' will to accept the settlement or the prosecutor's consent, excluding complaints regarding waived non-punishment conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIULLO ANTONIO WILHELM nato a VERSMOLD( GERMANIA) il 01/07/1964 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Masciullo Antonio Wilhelm deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 Divo 74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599-cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599.bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pery. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 Giug