Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of non-punishment request and prescription error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Pensiero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for environmental offenses, arguing violations of the non-punishment clause and prescription limits. The court rejected these claims because the appellant failed to request the non-punishment provision during the trial and incorrectly calculated the prescription period, which had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 162 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review facts or apply the non-punishment clause ex officio if not requested by the parties, and prescription periods are calculated based on the facts existing at the time of the appeal's inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSIERO RAFFAELE nato a MINTURNO il 31/01/1966 avverso la sentenza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pensiero Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigr fe indicata, con la quale il Tribunale di Cassino lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 2.6, comma 1, D.Ivo 152/2006 e 137 D.Ivo 152/2006. Il ricorrente deduce, con unico motivo «i ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per carenza dell'ele Enento oggettivo del reato, con il secondo motivo, mancata applicazione della causa di non pur ibilità di cui all'art. 131—bis cod. pen. e con il terzo motivo, l'estinzione del reato per d corso del termine prescrizionale di anni cinque.
In ordine alla prima doglianza, si osserva che il giudice di merito ha ffermato la penale responsabilità per i reati in contestazione richiamando quanto riferito d . i testi, che hanno constatato delle violazioni della normativa relativa all'attività di raccolta e srr altimento dei rifiuti speciali non pericolosi, in quanto il deposito delle sanse provenienti dal fr ntoio era soggetto alle acque di prima pioggia, dunque parzialmente scoperto, e che le acq è confluivano fuori dall'area pavimentata lambendo il terreno permeabile per scorrimento.
Per quanto attiene la seconda doglianza, si osserva che il ricorrente sollecita una valutazione in fatto diversa e più favorevole in ordine alla gravità dei fattiR,che non ha ra presentato di aver fatto richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13,i...bis cod. pen. nel corso del giudizio di merito; pertanto, non è possibile ottenere in ques a sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, non consentita alla Corte di legittimità. Infine, in 'ordine alla prescrizione, la doglianza è manifestamente infontata.
Risalendo al fatto al 09/11/2017, considerati 664 giorni complessivi di sospensione, il termine prescrizionale non era decorso alla data del 13/12/2023 in cui è stata emessa la sentenza di merito. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor( della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il