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Ordinanza — n. 37531/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription due to defense delays and judge inaction in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple violations of Article 6 of Law 401/1989. The appellant argued that prescription should have been recognized due to delays caused by both the defendant and the judge, but the court found the most recent offense was not yet prescribed at the time of the second-instance judgment. Furthermore, the court ruled that periods after the second-instance decision cannot be counted toward the prescription term, rendering the claim legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; The court held that periods following the second-instance judgment cannot be included in the prescription calculation, and specific recidiva rules do not alter the objective parameters for determining prescription terms.

Parole chiave

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criminal prescription second instance judgment defense delays judicial inaction recidiva specifica inadmissible appeal Cassa delle ammende ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 L.401/1989
Art. 161 cod. pen.
Al ricorrente è contestata la recidiva specifica infraquinquennale, con conseguente aumento del termine di prescrizione d al termine base di anni sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., pari alla metà di anni sei, a cui va a 3giunto il computo di cause di sospensione della durata di un anno e quattro mesi.
Art. 99 sesto comma cod. pen.
Peraltro, si s ecifica che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, c Dd.
Artt. 157 e 161 cod. pen.
non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto cl D mma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescr izione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicernt re 2005, n.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
art. 161 cod. pen
Al ricorrente è contestata la recidiva specifica infraquinquennale, con conseguente aumento del termine di prescrizione d al termine base di anni sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., pari alla metà di anni sei, a cui va a 3giunto il computo di cause di sospensione della durata di un anno e quattro mesi.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO ANGELO nato a SALERNO il 09/09/1992 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Angelo Manzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in Jicata, con la quale la Corte di appello di Salerno, in conferma della sentenza del giudice di irimo grado, lo ha condannato per una pluralità di violazioni dell'art. 6, comma 6 L.401/1989. ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, essendovi stato un concorso di cause di sospensione del termine prescrizionale riferibili sia all'imputato o al difensore, che al giudice.

Il motivo è manifestamente infondato. Il reato più risalente, commesso il 07/08/2014, non era prescritto alla ( lata della sentenza d'appello, emessa il 19/01/2024. Al ricorrente è contestata la recidiva specifica infraquinquennale, con conseguente aumento del termine di prescrizione d al termine base di anni sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., pari alla metà di anni sei, a cui va a 3giunto il computo di cause di sospensione della durata di un anno e quattro mesi. Peraltro, si s ecifica che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, c Dd. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto cl D mma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescr izione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicernt re 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022) Rv. 28332). L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel ter nine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s pese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il Pres