Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37530/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for exceeding admissible grounds in criminal cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing the court incorrectly reclassified the act under Article 350 of the Penal Code. The court ruled that the appeal raised issues regarding factual evaluation and evidence reconstruction, which fall outside the closed list of admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 350 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must strictly adhere to the closed list of admissible grounds; complaints concerning the evaluation of evidence or the factual reconstruction of events are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal cassation admissible grounds factual evaluation evidence reconstruction closed list of grounds inadmissible appeal penal code procedura disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 350 c.p.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 350 cod. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSETTA MIRCO nato a PESCARA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mirto Falsetta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato per il reato di cui all'art.349, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi sei di reclusione.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., posto che l'auto in oggetto, era stata sottoposta a fermo amministrativo appena poche ore prima di essere rinvenuta priva dei sigilli e in sosta in un'area di parcheggio. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ric:ostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'auto su cui erano stati apposti i sigilli era stata affidata la custodia del ricorrente il giorno precedente ai fatti, che la vettura era stata rinvenuta priva dei sigilli il giorno successivo in quanto parcheggiata all'interno di una piazzola di sosta, priva di segni di effrazione, che sarebbe stato invece plausibile riscontrare, stante l'assenza di disponibilità delle chiavi da parte del soggetto ignoto che, secondo la tesi difensiva, l'avrebbe presa in uso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore I