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Ordinanza — n. 37525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal reasons under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds as required by law. The appellant merely requested annulment without analyzing specific defects in the lower court's reasoning regarding statutory exemptions. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments violated procedural requirements, leading to dismissal and cost sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as the appellant must identify and analyze specific flaws in the motivation rather than making apodictic assertions.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Art. 581 c.p.p. requirement specific legal reasons procedural defect appeal Cassation dismissal tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
art. 73 d.P.R.309/1990
art. 129 cod. proc. pen
73 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avencID il giudice di merito formulato nessuna argomentazione in ordine alla sussistenza di cause di pro scioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORESE ANTONIO nato a BARI il 13/09/1979 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Antonio Fiorese ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avencID il giudice di merito formulato nessuna argomentazione in ordine alla sussistenza di cause di pro scioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indica ione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che ale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di :ensura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dalliz rt 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente