Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for inadmissible procedural grounds and fact re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Garbossa Fulgenzio inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's dismissal of the bankruptcy crime and reduction of aggravating circumstances, arguing insufficient evidence evaluation and failure to consider exculpatory proofs. The court rejected these claims as non-specific repetitions of arguments already dismissed in the second instance and as an impermissible attempt to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on the insufficiency or contradiction of reasoning regarding evidence evaluation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected, as the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBOSSA FULGENZIO nato a CASTELFRANCO VENETO il 29/05/1955 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Garbossa Fulgenzio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, della legge fallimentare, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice e del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a suo carico e la mancata valorizzazione delle prove prodotte a suo discarico dalla difesa, oltre ad essere indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), sono altresì non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 set