Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated assault due to inadmissibility of procedural complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Ciravolo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for aggravated assault, arguing that the lower court failed to renew the examination of the civil party and incorrectly evaluated contradictory witness statements. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts and sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 2 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals against judgments in criminal proceedings are limited to legal errors and cannot be used to request a re-evaluation of evidence or challenge factual findings without specific procedural violations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAVOLO ANTONINO nato a VENARIA REALE il 15/10/1997 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; letta la memoria del difensore, Avv. Marco Guerrino Latella, che conclude insistendo nel ricorso e vista la documentazione allegata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ciravolo Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto aggravato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva, lamentando il rigetto della richiesta di rinnovo dell'escussione dibattimentale della parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché costituito dalle stesse doglianze proposte in sede di appello e vagliate correttamente dalla Corte di merito, la quale, in modo chiaro e preciso, chiariva come il giudice di primo grado avesse ritenuto correttamente insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa anche in ragione del diritto vivente che era vigente al momento della sua proposizione (l'art.495 co. 4 bis Cod. proc. pen. non era ancora entrato in vigore);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, che le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi fossero contraddittorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in • relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 co. 1 cod. pen., oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato, perché, con riguardo alla circostanza aggravante di cui si discute, non poteva che ritenersi sussistente - sulla base anche delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi - la simultanea presenza di più soggetti sul luogo di commissione del fatto di reato, oltre all'imputato - come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata.
Inoltre, le doglianze inerenti alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono anch'esse manifestamente infondate, perché - come ha avuto modo di chiarire il giudice di merito - molteplici erano gli elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto (si veda pag. 10 della sentenza di appello); Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore e la attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo liquidato in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il