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Ordinanza — n. 37319/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding procedural errors and attempted crime reclassification in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Spada David and Malagreca Concetta inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a retrial due to alleged procedural violations and a request to reclassify the crime as attempted theft, but the court found their arguments generic and legally unfounded. The court determined that the victim's testimony was unnecessary as she could only report to law enforcement, and reclassification requests were merely repetitive of previously rejected claims.

Regesto Legislator

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Artt. 195 comma 4 e 499 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals alleging procedural violations or requesting reclassification of a consummated crime as attempted are inadmissible if they fail to demonstrate decisive impact or constitute mere repetition of rejected arguments.

Parole chiave

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procedural violations attempted crime reclassification victim testimony necessity repetition of arguments inadmissible appeals theft conspiracy court costs furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 195 comma 4 c.p.p.
Art. 499 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPADA DAVID nato a VIGNOLA il 14/05/1983 MALAGRECA CONCETTA nato a GIOIA TAURO il 08/11/1985 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Spada David e Malagreca Concetta ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di Appello, lamentando, in particolare, la violazione dei divieti di cui agli artt. 195 comma 4 e 499 cod. proc. pen. ed eccependo la mancata escussione della persona offesa, è generico, poiché non illustra la decisività di quella deposizione (cfr.

Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). La Corte di merito correttamente chiariva come la persona offesa non avrebbe potuto riferire più delle Forze dell'Ordine e, pertanto, la sua deposizione risultava superflua; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha argomentato in conformità alla giurisprudenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'