Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ilovan Laurentiu inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to exclude the aggravating circumstance of recidivism, but the court found this claim generic and assertive. Consequently, the appeal was rejected because it did not specify the elements required to exercise judicial review under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and assertive, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILOVAN LAURENTIU nato il 19/02/1982 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ilovan Laurentiu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione, da parte della Corte di merito, della circostanza aggravante della recidiva, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente