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Ordinanza — n. 37317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint lacks legal basis regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Silvio Martini's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his criminal responsibility for attempted theft, but the Court found this complaint legally insufficient. The decision rests on the principle that mere grievances about factual assessments do not constitute valid grounds for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on generic complaints regarding the interpretation of evidence or the finding of criminal responsibility is inadmissible in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Mere Complaints Jurisdictional Review Criminal Liability Evidence Interpretation Attempted Theft tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI SILVIO nato il 01/03/1961 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Martini Silvio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, riqualificando il fatto contesto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non poteva ritenersi estraneo ai fatti di reato, stante la sua presenza sul luogo - lo stesso, infatti, veniva trovato dalle forze dell'ordine - ed il ruolo di "palo" dallo stesso svolto, come correttamente chiarisce la Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 sett