Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court's authority under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romano Umberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for theft, specifically arguing against the imposed sentence. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is the exclusive domain of the trial judge under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO UMBERTO nato a BORGETTO il 21/06/1978 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Romano Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consiglie estensore Il Preside