Ordinanza — n. 37314/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCATELLO LUCA nato a PALERMO il 21/07/1987 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; uk Rilevato che Muscatello Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37314/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCATELLO LUCA nato a PALERMO il 21/07/1987 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; uk
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Muscatello Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 settembre 2