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Ordinanza — n. 37311/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on false declaration charges due to manifest lack of grounds and inadmissible mitigation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Khouma Gora inadmissible regarding charges of false declaration. The court found the appellant's arguments concerning the lack of subjective intent and the existence of alternative conduct to be manifestly unfounded based on clear factual reconstruction. Furthermore, the claim for generic mitigating circumstances was rejected as it lacked a proper comparison with the lower court's reasoning and violated procedural rules on appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged errors are manifestly unfounded or when the request for mitigation lacks a substantive comparison with the lower court's motivated decision.

Parole chiave

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false declaration subjective intent appellate review mitigating circumstances inadmissible appeal Cassazione criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Khouma Gora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Khouma Gora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUMA GORA nato il 01/02/1975 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Khouma Gora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza di una delle alternative condotte richieste ai fini della configurabilità del reato contestato - ossia il dichiarare ovvero attestare falsamente lo stato o altre qualità proprie o dell'altrui persona - oltre alla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, sono manifestamente infondati.

Da un lato, la Corte correttamente evidenziava come l'imputato, in seguito all'intervento operato dagli agenti di polizia - che contestavano la non corrispondenza della foto del documento alla fisionomia dello stesso imputato - avesse insistito nel dichiarare un nome falso. Inoltre, con riguardo all'elemento soggettivo, la ricostruzione operata dai giudici di merito è chiara ed esaustiva. Non poteva, infatti, che ritenersi sussistente una volontà del ricorrente, stante la sua mancata resipiscenza ed il suo comportamento processuale. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito specificava (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato) le ragioni che impedivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese n processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.