Ordinanza — n. 37310/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHLIH ISSAM nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Chlih Issam (alias Chlik Hissam) ricorre avverso la fiC.442e sentenza della Corte di Appello di 1=21 che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione riconosciuto in esso assorbito quello di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, innbrattannento e uso illecito di beni culturali o paesaggistico di cui all'art. 518-duodecies cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge l'insufficienza e la contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37310/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 518-duodecies cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge l'insufficienza e la contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHLIH ISSAM nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Chlih Issam (alias Chlik Hissam) ricorre avverso la fiC.442e sentenza della Corte di Appello di 1=21 che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione riconosciuto in esso assorbito quello di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, innbrattannento e uso illecito di beni culturali o paesaggistico di cui all'art. 518-duodecies cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge l'insufficienza e la contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 s