Italian Court dismisses appeals by accused persons for violating procedural rules on appeal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by six accused persons inadmissible. The defendants argued for legal irregularities in sentencing and lack of motivation, but the court ruled that the appeals were directly filed by the accused in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the grievances without examining the merits of the substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals must be filed by the public prosecutor or the court; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASTO CARMELA nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/11/1988 AVVISATI EMMA nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/09/1969 ABBELLITO MICHELINA nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/10/1990 NASTO DANIELA nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/02/1991 ABBELLITO ANNUNZIATA nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/04/1976 ABBELLITO MARIANEVE nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/05/1969 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Abbellito Marianeve, Abbellito Annunziata, Avvisati Emma, Abbellito Michelina, Nasto Daniela e Nasto Carmela ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di minaccia grave e di porto illecito di armi ed altri oggetti atti ad offendere; Con il primo ed il secondo motivo di gravame, tutte le ricorrenti denunziano, rispettivamente, l'illegalità della pena per mancata considerazione della personalità delle imputate e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dalle imputate in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 se