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Ordinanza — n. 37300/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grievances and generic sanctions criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Sperandeo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court regarding identity and remote possibilities. Furthermore, the court rejected generic criticisms of the sanctioning treatment as they lacked specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the grievances did not meet the legal requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must not contain grievances merely reproducing issues already adjudicated or generic criticisms unrelated to the lower court's specific reasoning, as such arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive grievances generic sanctions criticism legitimacy proceeding court costs fine aiuto all'evasione di detenuti esecuzione dell'allontanamento asilo espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018
tra tante, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANDEO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/08/1992 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 101 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto all'identificazione del ricorrente come il soggetto che si era recato presso l'albergo, che lasciava fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultava priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275299); - (secondo motivo) critiche manifestamente infondate, in quanto quel che rileva (al di là della motivazione offerta dal giudice di merito) è che l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare è punito a titolo di evasione; - (terzo motivo) censure sul trattamento sanzionatorio generiche (quanto ai motivi di appello non considerati) e aspecifiche, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (che ha spiegato le ragioni per un legittimo ricorso alla motivazione per relationem);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec