Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vincenzo Fasano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments consisted merely of generic complaints regarding the lower court's reasoning and unspecified criticisms of the sentencing, which are not permitted in a legality proceeding. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal grounds required for admissibility under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of generic grievances or unspecified criticisms of the lower court's reasoning and sentencing without specific legal arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/03/1967 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - da mere doglianze generiche su vizi motivazionali della sentenza impugnata (che risulta a contrario dotata di un adeguato apparato argomentativo rispetto ai profili sollevati con l'appello, quanto alla responsabilità per il reato sub A); nonché da critiche aspecifiche sul trattamento sanzionatorio (la sentenza impugnata ha ritenuto il relativo motivo di appello inammissibile in quanto generico; quanto alla pena ha fornito comunque una adeguata motivazione, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12