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Ordinanza — n. 37297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are barred by res judicata or lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments challenging the finality of prior judgments on specific points and dismissed complaints about sentencing as legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed because the cited grounds were either covered by res judicata or lacked sufficient legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Appeals against final judgments on points already decided are barred by res judicata, while complaints on sentencing require manifestly illogical reasoning to succeed.

Parole chiave

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res judicata final judgment appeal inadmissibility sentencing review court costs legal merit criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
98 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure su punti coperti da giudicato ex art. 624 cod.
art. 624 cod. proc. pen
98 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure su punti coperti da giudicato ex art. 624 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SANTO nato a ERCOLANO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 98 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure su punti coperti da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., posto che il rinvio è stato disposto solo sulla pena; - (secondo motivo) doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso