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Ordinanza — n. 37289/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the punitive treatment of the sentence rather than substantive legal errors. The appellant argued against the substituted penalty, but the court found the reasoning legally sound and consistent with Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Appeals to the Supreme Court on sentencing treatment are inadmissible if the reasoning is legally correct and not manifestly illogical.

Parole chiave

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Italian Supreme Court inadmissible appeal substituted penalty punitive treatment Article 133 Penal Code revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031
e pertanto incensurabile in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMBIOLO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 30/12/1985 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 86 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti doglianze sul trattamento sanzionatorio (pene sostitutive), benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico in ordine alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e pertanto incensurabile in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07