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Ordinanza — n. 37288/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37288/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCIO LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 06/06/1957 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 85 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure manifestamente infondate (l'appello verteva solo su "attenuanti generiche- pena eccessiva — benefici" e non sul punto della responsabilità e del dolo); - (secondo motivo) Censure sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37288/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 85 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure manifestamente infondate (l'appello verteva solo su "attenuanti generiche- pena eccessiva — benefici" e non sul punto della responsabilità e del dolo); - (secondo motivo) Censure sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4);

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sostitutiva sanzione sproporzionata allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCIO LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 06/06/1957 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 85 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure manifestamente infondate (l'appello verteva solo su "attenuanti generiche- pena eccessiva — benefici" e non sul punto della responsabilità e del dolo); - (secondo motivo) Censure sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 'euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1