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Ordinanza — n. 37287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to sanctions-related grievances not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Ascione's appeal inadmissible because it relied on grievances regarding the punitive treatment of recidivism. Although the lower court's reasoning on this point was legally sound and not illogical, such arguments are strictly prohibited in legitimacy proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and Ascione was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Grievances concerning the punitive treatment of recidivism are not admissible in legitimacy proceedings, even if the lower court's reasoning is legally correct.

Parole chiave

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legitimacy proceedings recidivism sanctions admissibility requirements punitive treatment Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1972 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 83 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure sul trattamento sanzionatorio (recidiva), benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/