Ordinanza — n. 37286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARREIRO CAMPOS SERGIO ( CUI 05QNMHE ) nato il 28/10/1977 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 81 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto all'atto di appello e al complessivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (con l'appello, la difesa aveva infatti chiesto le attenuanti generiche valorizzando aspetti che la Corte di appello ha puntualmente disatteso - cfr. pag. 5 - rispondendo ad altri motivi di appello, al contempo valorizzando altri aspetti ostativi - quali i precedenti specifici - che giustificavano la conferma del diniego anche di tale statuizione di primo grado);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto all'atto di appello e al complessivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (con l'appello, la difesa aveva infatti chiesto le attenuanti generiche valorizzando aspetti che la Corte di appello ha puntualmente disatteso - cfr. pag. 5 - rispondendo ad altri motivi di appello, al contempo valorizzando altri aspetti ostativi - quali i precedenti specifici - che giustificavano la conferma del diniego anche di tale statuizione di primo grado);
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARREIRO CAMPOS SERGIO ( CUI 05QNMHE ) nato il 28/10/1977 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 81 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto all'atto di appello e al complessivo ragionamento giustificativo della sentenza impugnata (con l'appello, la difesa aveva infatti chiesto le attenuanti generiche valorizzando aspetti che la Corte di appello ha puntualmente disatteso - cfr. pag. 5 - rispondendo ad altri motivi di appello, al contempo valorizzando altri aspetti ostativi - quali i precedenti specifici - che giustificavano la conferma del diniego anche di tale statuizione di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1