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Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Slatig-~•49e, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedura di annullamento eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Slatig-~•49e, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1