Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Slatig-~•49e, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Slatig-~•49e, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 74 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (vizi di motivazione sui motivi rinunciati, su possibili cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c-4)&t• procedura de plano,9. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1