Ordinanza — n. 37281/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUSO GIAMPIERO nato a ROMA il 04/01/1987 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 73 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta recidiva qualificata per il contestato reato e sulla esclusione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della riconosciuta recidiva, cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta recidiva qualificata per il contestato reato e sulla esclusione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della riconosciuta recidiva, cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUSO GIAMPIERO nato a ROMA il 04/01/1987 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 73 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta recidiva qualificata per il contestato reato e sulla esclusione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della riconosciuta recidiva, cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2024. Il e)ite ErlolIArile D E POSITATA IN CANCELLERIA 1 O OTT 2024 CA'.\CE11