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Ordinanza — n. 37278/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grievances are inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Emanuele Vizzaccaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's grievances were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments. Consequently, the appeal failed because it lacked the specific legal grounds required for admissibility in a court of law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on specific legal grounds; grievances that are merely repetitive of issues already decided by the lower court or that lack specificity regarding the sentencing motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grievances lack of specificity court of law procedural costs risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 341-bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen.); - (secondo motivo) aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr.
art. 341-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen.); - (secondo motivo) aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 69 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - (primo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen.); - (secondo motivo) aspecifiche sul trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i