Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il