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Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 37274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);

Parole chiave

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oltraggio alla corte minaccia all'ordine pubblico oltraggio a uno Stato estero atto che arreca pregiudizio ingiuria minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e manifestamente infondate rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici del merito, che dimostra come siano stati vagliati e complessivamente disattesi con corretti argomenti i profili di censura sollevati con il gravame (si veda pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 336 cod. pen. ed in particolare sulla frase minacciosa pronunciata dall'imputato; quanto al significato e rilevanza della frase riportata a pag. 3 del ricorso, si veda come già in primo grado - pag. 2 della sentenza di primo grado - la stessa sia stata analizzata e valutata in chiave accusatoria, valutazione alla quale la Corte di appello ha fatto rinvio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il