Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and properly reviewed arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding mischaracterization of charges and sentencing, but the appellate court had already correctly addressed these points. The court rejected the claims as legally unfounded and insufficiently supported by the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be admissible; complaints manifestly unfounded or on already reviewed points are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONCER AHMED nato il 10/01/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate (quanto al travisamento delle effettive imputazioni, la censura è irrilevante, in quanto l'erronea indicazione in calce alla motivazione di imputazioni di altro procedimento non ha avuto alcuna influenza sulla decisione, posto che la motivazione è chiaramente riferita alla imputazione corretta), da censure su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha fatto riferimento anche al contesto — delittuoso - in cui il reato è stato commesso); da critiche sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4 dove la Corte di appello ha indicato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che venivano quindi ad assorbire e superare le deduzioni difensive; cfr. 5 sul diniego di sostituzione della pena, tenuto conto della genericità della memoria allegata in appello quanto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e degli assertivi rinvii della difesa a documentazione depositata in primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec