Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts were reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's characterization of an act as 'violence,' arguing it was not supported by the factual reconstruction. The court ruled that since the lower court already adequately examined and rejected these arguments based on established legal principles, the appeal lacks merit in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist of complaints on points of law already sufficiently examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBHOMIEN KINGSLEY nato il 04/11/1981 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 53 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tenuto conto dei motivi di appello (la difesa aveva infatti contestato - vedi pag. 4 del gravame - non la ricostruzione del fatto - quanto al divincolarsi dell'imputato dalla presa dell'agente Ricci - ma la qualificazione di tale atto come "atto di violenza"; sul punto la Corte territoriale si è attenuta al pacifico principio di diritto, tra tante, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0