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Ordinanza — n. 37268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding criminal liability for an offense under Article 341-bis of the Penal Code, but the court found the complaints were merely factual grievances and repetitive of issues already properly examined by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility because it did not present new legal arguments or correct errors of law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law; complaints regarding facts or mere repetitions of arguments already decided by the court of first instance render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal errors of law factual complaints repetitive arguments Article 341-bis Penal Code public access to premises procedural costs reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 341-bis cod. pen.
2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Rv. 28447Q
ex multis, Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Rv. 28447Q, quale è da ritenersi all'evidenza la caserma dei Carabinieri come luogo aperto al pubblico);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 52 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen. quanto all'effettività lesività dell'offesa) e comunque manifestamente infondate (alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ravvisa l'apertura al pubblico in tutti quei luoghi in cui vi sia la possibilità pratica e giuridica di accesso per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato ius excludendi alios, cfr. ex multis, Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Rv. 28447Q, quale è da ritenersi all'evidenza la caserma dei Carabinieri come luogo aperto al pubblico);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il