Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of provoking a riot, arguing for specific justifications and mitigating circumstances. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the lower court had logically and coherently addressed both subjective defenses and generic mitigating factors in its original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded grounds or lacking merit are inadmissible, requiring the lower court to provide logical and coherent reasoning on all substantive defenses and mitigating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERI MASSIMILIANO nato a PESCARA il 22/08/1970 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 51 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla non configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono altresì esaminate le prospettazioni difensive anche dal punto di vista soggettivo) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono definiti del tutto generici i rilievi difensivi sulla riduzione della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1