Ordinanza — n. 37265/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAZZARO PAOLO nato a PESCARA il 21/04/1996 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 49 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), tenuto conto delle deduzioni difensive, come indicate nel ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 49 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), tenuto conto delle deduzioni difensive, come indicate nel ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAZZARO PAOLO nato a PESCARA il 21/04/1996 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 49 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), tenuto conto delle deduzioni difensive, come indicate nel ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0