Ordinanza — n. 37264/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSTO MASSIMILIANO nato a BIELLA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 48 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale e alle questioni poste con l'appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e alla sussistenza della recidiva reiterata contestata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sicché il reato non era prescritto al tempo della celebrazione del processo in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 48 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale e alle questioni poste con l'appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e alla sussistenza della recidiva reiterata contestata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sicché il reato non era prescritto al tempo della celebrazione del processo in appello;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSTO MASSIMILIANO nato a BIELLA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 48 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale e alle questioni poste con l'appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e alla sussistenza della recidiva reiterata contestata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sicché il reato non era prescritto al tempo della celebrazione del processo in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12