Ordinanza — n. 37261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICARI ALESSIO (CUI 05C7SPU) nato a GENOVA il 30/09/1993 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 385 cod. pen. e sulla infondatezza dell'argomento difensivo in questa sede meramente riproposto);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 385 cod. pen. e sulla infondatezza dell'argomento difensivo in questa sede meramente riproposto);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICARI ALESSIO (CUI 05C7SPU) nato a GENOVA il 30/09/1993 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 385 cod. pen. e sulla infondatezza dell'argomento difensivo in questa sede meramente riproposto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07